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POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PER IL PROGETTISTA DI IMPIANTI
 
 
 
 
 

LA POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PER IL PROGETTISTA DI IMPIANTI

Siamo in grado di mettere a Vostra disposizione, con primari gruppi assicurativi, una copertura per la Responsabilità civile verso terzi con particolari estensioni di garanzia a condizioni estremamente vantaggiose.

Restiamo a Vostra disposizione per un progetto personalizzato allo: 02.48.00.46.77

RingraziandoVi per l'attenzione ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

Attenzione: i costi sono riportati ancora in Lire, la pagina è in fase di aggiornamento

Introiti anno precedente al netto IVA
Massimali per anno e per sinistro fino a 100 milioni da 101 a 250 da 251 a 500 da 501 a 750 da 751 a 1 Mil. Oltre 1 Miliardo
1 Miliardo 1.100.000 1.770.000 2.880.000 4.200.000 5.300.000 a richiesta
2 Miliardi 1.280.000 2.040.000 3.320.000

4.850.000

6.120.000 a richiesta
3 Miliardi 1.450.000 2.310.000 3.760.000 5.490.000 6.940.000 a richiesta
5 Miliardi 1.700.000 2.720.000 4.420.000 6.460.000 8.160.000 a richiesta

(I costi possono subire variazioni)

ATTENZIONE:
Siamo disponibili anche per coperture di secondo rischio
in aggiunta a polizze preesistenti con condizioni estremamente competitive.

Polizza destinata a :
Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti, abilitati all'esercizio dell'attività professionale e iscritti all'albo.
Progettista
Il libero professionista che individualmente o insieme ad altri professionisti predisponga un progetto relativo a lavori di edilizia.
Direttore dei lavori
Il libero professionista che, per incarico e nell'interesse del committente, segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori.
Collaudatore
Il libero professionista che, per incarico e nell'interesse del Committente, esegue il collaudo statico dell'opera.

CHE COSA SI ASSICURA
Vengono fornite tutte le coperture fondamentali della Responsabilità Civile Generale:
- R.C. verso terzi;
- R.C. verso dipendenti:
iscritti I.N.A.I.L. (R.C.O.);
non iscritti I.N.A.I.L. (R.C.I.)
- committenza auto;
- rivalsa I.N.PS.;
- gestione delle vertenze di danno a seguito di sinistro;
- interruzione o sospensione, mancato o ritardato inizio attività di terzi;
- attività complementari.

GARANZIA BASE
Danni corporali e materiali involontariamente causati a terzi in relazione all'attività professionale di Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito Industriale libero professionista, progettista e/o direttore dei lavori e/o collaudatore di impianti quali: impianti elettrici, telefonici, radiofonici, televisivi, idraulici, termici, di riscaldamento, di refrigerazione e condizionamento, il tutto pertinente a fab-bricati in genere, sia al loro interno che esterno. È compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni corporali e materiali derivanti dall'attività di consulenza in genere, com-prendente il rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni nonché dell'attività di libero docente e/o titolare di cattedra. Nel caso di studi associati la garanzia vale sia per l'attività svolta dallo studio professionale sia per quella esercitata come singolo professionista. A titolo esemplifica-tivo, ma non limitativo, l'assicurazione vale anche per:
- conduzione e proprietà di locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature;
- fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori in genere;
- danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere non in rapporto di dipendenza;
- uso di sistemi di elaborazione elettronica;
- responsabilità civile per la presenza e/o accesso in cantiere;
- cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, alle condutture ed impianti sotterranei non-ché quelli dovuti a cedimento, franamento e vibrazione del terreno;
- danni subiti dai titolari e/o dipendenti delle imprese esecutrici di lavori di costruzione;
- danni corporali o materiali conseguenti a errata interpretazione di norme di legge e/o regola-menti, nonché altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti utilizzati dalle imprese per la realizzazione delle opere;
- Legge n. 675 del 31/12/96 Tutela della Privacy: responsabilità civile derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamen-to (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comporta-mento illecito continuativo. Scoperto 10%, minimo non indennizzabile di L.3.000.000 e fino alla concorrenza di un massimale pari al 10% di quanto previsto in polizza;
- danni causati dagli impianti e subiti dai fabbricati (e relativo contenuto) nel cui ambito sono installati gli impianti;
- franchigia di L.1.000.000 per ogni sinistro, limitatamente ai danni materiali;
- retroattività illimitata: sono compresi i sinistri derivanti da comportamento colposo posto in essere prima della stipulazione del contratto e non a conoscenza dell'Assicurato;
- proroga della copertura su richiesta dell'Assicurato, 5/10 anni dopo la cessazione dell'attività.

CONDIZIONI PARTICOLARI
7) Errata interpretazione di norme di legge e/o regolamenti nonché vincoli imposti dalle pubbliche autorità
Perdite patrimoniali relative a sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato e conseguenti ad involonta-ria errata interpretazione di norme di legge e/o regolamenti nonché di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità. Scoperto 10%,. minimo non indennizzabile di L.3.000.000, fino alla concorren-za del 10% del massimale previsto in polizza.

8) Attività previste ai sensi dei D.Lgs. 626/94 e 494/96
Danni corporali e materiali, perdite patrimoniali conseguenti a consulenza ecologica ed ambienta-le/igiene e sicurezza del lavoro (D.Lgs. 626 del 19/9/94)/responsabilità dei lavori, coordinamento per la progettazione e/o coordinamento per l'esecuzione dei lavori (D.Lgs. 494 del 14/8/96).
Danni corporali e materiali prevedono i seguenti limiti: fino al 50% del massimale, franchigia di L.1.000.000 per i danni materiali.
Perdite patrimoniali prevedono i seguenti limiti: fino al 10% del massimale, scoperto del 10% con il minimo di L.1.000.000.

9) Danni subiti agli impianti
Sono compresi i danni subiti dagli impianti a seguito di scoppio, esplosione, implosione, incendio e corto circuito che danneggia l'impianto. Franchigia di L.5.000.000 per sinistro.

18) Inquinamento accidentale
Scoperto 100/o con il minimo di L.5.000.000, fino ad un massimale pari al 10% di quello previsto in polizza con un massimo di L.500.000.000.

ESCLUSIONI
- torto e incendio; circolazione; a cose in consegna e/o custodia;
- inquinamento (deroga parziale C.P. 18); rischi atomici, maremoti, movimenti tellurici in genere;
- errata interpretazione di norme di legge e/o regolamenti nonché di vincoli imposti da pubbliche autorità (deroga C.P. 7);
- spese di rimpiazzo, riparazione o rifacimento degli impianti progettati, collaudati e/o di cui l'Assicurato ha eseguito la direzione dei lavori (deroga C.P. 9);
- lavori non rientranti nelle competenze professionali;
- lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato di cui è socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato;
- mancata rispondenza delle opere all'uso cui sono destinate;
- derivanti dalle attività previste ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 494/96 (deroga C.P. 8).
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