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CONDIZIONI POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONISTI
 
 
 
 
 

 

DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.
Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Franchigia: l'importo prestabilito espresso in cifra o in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico, risarcibile a' termini di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto: la percentuale di danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro: la causa che genera l'evento dannoso per la quale è prestata l'assicurazione.

 

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa Cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892,1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a' sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 deI giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 C.C.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale é assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Se il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta dal conteggio in polizza, e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l' Assicurato o il Contraente deve fornire per iscritto alla Società l' indicazione degli introiti realizzati nello stesso periodo.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.
Nel caso in cui l' Assicurato o il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:
- la comunicazione dei dati ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.
Trascorso infruttuosamente tale periodo il premio, eventualmente anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.
In tale eventualità l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l' Assicurato o il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui l' Assicurato o il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.
Se l'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali L' Assicurato o il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e la documentazione necessari (quali ad esempio: il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione a' sensi dell' art. 1898 C.C.

Art. 7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso ai sensi dell'art. 1897 C.C.

Art. 8 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a' sensi dell'art. 1913 C.C.
Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato o il Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.
Se l'Assicurato o il Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione, o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o di ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto a' sensi dell'art. 1915 C.C.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 9 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO-SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Art. 10 - FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata.
In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.

Art. 11 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 12 - FORO COMPETENTE
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.

Art. 13 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 14 - RINVIO ALLE NORME Dl LEGGE
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

 

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 33 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile:
a) di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano. L'assicurazione comprende le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;
b) di danni corporali o materiali, involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla conduzione dei locali adibiti all'attività dell'Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti. L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità personale dei collaboratori indicati in polizza, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale.Art. 34 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della polizza. L'Assicurato dichiara, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 C.C., di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per danno a lui imputabile.
L'assicurazione vale altresì per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato entro un anno dalla cessazione del contratto, semprechè il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità della polizza.

Art. 35 - LIMITI DI INDENNIZZO
a) L'assicurazione di cui all'art. 33 lettera a) è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo. Per quanto riguarda le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato, il suddetto massimale si intende ridotto ad 1/3. L'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 259,00 pari a L. 501.494;
b) l'assicurazione di cui all'art. 33 lettera b) è prestata fino a concorrenza di un importo pari al massimale indicato in polizza per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone danneggiate, senza l'applicazione dello scoperto previsto alla precedente lettera a).
Il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Art. 36 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
a) le persone cui compete la qualifica di Assicurato;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 37 - RISCHI ESCLUSI
L'assicurazione non vale per:
a) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelle derivanti da furto, rapina o incendio;
b) le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31.03.1975 n. 136);
c) le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione;
d) le perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
e) le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato in qualità di revisore dei conti;
f) le perdite patrimoniali conseguenti all'attività svolta in proprio da collaboratori e sostituti dell'Assicurato;
g) le perdite patrimoniali che sono causa del provvedimento di sospensione dall'Albo Professionale comminato da parte degli Organi Competenti;
h) le perdite patrimoniali derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione delle date.

Art. 38 - RISCHI ASSICURABILI SOLO CON PATTO SPECIALE
L'assicurazione non vale per:
a) le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di sindaco di società od enti;
b) le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato in qualità di
curatore fallimentare o di Giudice Tributario o di Arbitro;
c) le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato per incarichi
conferiti da Enti Pubblici per le mansioni svolte nell'ambito di tali Enti;
d) le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito
dei Centri di Assistenza Fiscale istituiti con Legge 30.12.1991 n. 413;
e) le perdite patrimoniali conseguenti a responsabilità civile derivante
all'Assicurato a' sensi della Legge 31 .12.1996 n. 675.

Art. 39 - RESP. CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, pur ché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.lgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.
Da tale garanzia sono comunque escluse le malattie professionali.
La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. 40 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio di tutti i Paesi Europei.

 

CONDIZIONI SPECIALI VALIDE QUANDO L'ASSICURAZIONE SIA RIFERITA AD UNO O PIÙ DEI RISCHI SOTTOINDICATI

1) DOTTORE COMMERCIALISTA - RAGIONIERE - TRIBUTARISTA - PERITO COMMERCIALE
L'assicurazione vale anche per:
- trattazione del contenzioso tributario;
- apposizione del visto di conformità;
- attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria;
- invio telematico dei dati

2) NOTAIO
L'assicurazione vale anche per:
- attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria;
- responsabilità inerente allo svolgimento del servizio cambiario.

3) CONSULENTE DEL LAVORO
L'assicurazione vale anche per lo svolgimento delle seguenti attività fiscali e tributarie:
- elaborazione delle dichiarazioni fiscali personali delle retribuzioni
corrisposte e delle ritenute fiscali operate;
- elaborazione delle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta per quanto attiene gli imponibili e le imposte relative ai lavoratori dipendenti;

4) AVVOCATO
L'assicurazione vale anche per:
- attività svolta dai "sostituti";
- attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria.

5) AMMINISTRATORE CONDOMINIALE
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di appalti di lavori e di forniture concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili amministrati. L'assicurazione non opera per i danni causati dall'esercizio degli immobili assicurati.6) MAGISTRATO
L'assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi della Legge 13.04.1988 n. 117, per danni e perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio della propria attività professionale, svolta sia individualmente che come componente di un organo giudiziario collegiale.
Nei casi previsti dagli artt. 2 n. 3 e 3 della Legge suddetta, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza per sinistro e per periodo assicurativo di un importo pari ad un terzo dello stipendio annuo (al netto delle ritenute fiscali) percepito dall'Assicurato al tempo in cui è proposta la domanda di risarcimento.
Per il rischio della responsabilità civile derivante da fatti costituenti reato colposo (art. 13 Legge citata) l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

9) MEDIATORI IMMOBILIARI
L'assicurazione è prestata per l'attività prevista della Legge 03.02.1989 n. 39.
L'assicurazione comprende:
- la compravendita di immobili e terreni anche con concessioni di quote
azionarie;
- la permuta di immobili e terreni;
- la stipulazione di affittanze ed amministrazioni di immobili;
- gli appalti di lavori e di forniture concernenti la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili;
- le stime e le perizie;
- le istruzioni di pratiche in materia di finanziamento.
A completamento di quanto disposto dall'art. 37 l'assicurazione non vale per:
a) rappresentanza di una delle due parti per gli atti relativi all'esecuzione
del contratto;
b) le responsabilità previste dall'art. 1762 C.C.;
c) concessione di fidejussione o prestazioni di garanzie per mutui
finanziamenti;
d) le responsabilità che l'Assicurato possa avere per attività di costruttore o
come amministratore di società.

 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE APPLICABILI SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE
RICHIAMATE IN POLIZZA

A) GIUDICE TRIBUTARIO
A parziale deroga dell'art. 38 lettera b), l'assicurazione comprende i danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Giudice Tributario conferito dalla competente Autorità. L'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro col minimo assoluto di Euro 517,00 pari a L. 1.001.052.

B) FUNZIONI CAAF
A deroga delI'art. 38 lettera d), l'assicurazione vale per i danni cagionati a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi alle attività esplicate nell'ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale. L'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro col minimo assoluto di Euro 517,00 pari a L. 1.001.052.

C) GARANZIA POSTUMA
A parziale deroga dell'art. 34 l'assicurazione è operante per i fatti dannosi accaduti nel periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, anche se denunciati dopo la cessazione del contratto, nel rispetto comunque dei termini di prescrizione previsti dalla legge ed a condizione che il sinistro che ha provocato la denuncia si sia verificato nel periodo di efficacia della polizza.

D) RETROATTIVITA' A 5 ANNI
A parziale deroga dell'art. 34 l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione anche se relative a comportamenti colposi posti in essere nei cinque anni precedenti la stipulazione del contratto.

E) FUNZIONE DI SINDACO
A parziale deroga dell'art. 38 lettera a), l'assicurazione vale per i danni cagionati a terzi, compresi soci e creditori sociali, in conseguenza di violazione colposa da parte dell'Assicurato dei doveri connessi all'esplicazione delle funzioni di Sindaco di Società quotate in borsa, Società per Azioni e Società in Accomandita per Azioni, a' sensi dell'art. 2407 del C.C.
L'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% col minimo assoluto di Euro 2.583,00 pari a L. 5.001.385 per sinistro.

F) FUNZIONI PUBBLICHE
A parziale deroga dell'art. 38 lettere b) e c) l'assicurazione vale per i danni cagionati a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi all'esplicazione delle funzioni di:
- curatore fallimentare;
- commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta
amministrativa;
- commissario giudiziale nelle procedure dì concordato preventivo o di
amministrazione controllata;
- revisore dei bilanci dei Comuni o delle Province.
L'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% col minimo di Euro 517,00 pari a L. 1.001.052 per sinistro.

G) FUNZIONI DI ARBITRO
A parziale deroga dell'art. 38 lettera b), l'assicurazione vale per i danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Arbitro.
L'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro col minimo assoluto di Euro 517,00 pari a L. 1.001.052.

H) PROROGA DELLA COPERTURA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo conseguente a decesso dell'Assicurato o a cessazione dell'attività, l'assicurazione vale altresì, a parziale deroga dell'art. 34, per i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciati alla Società entro 5 anni dalla cessazione del contratto stesso.
La massima esposizione della Società per l'intero periodo assicurato, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati, non potrà superare il massimale annuo stabilito in polizza.

I) RESP. CIVILE AI SENSI DELLA LEGGE 31.12.1996 n. 675
A parziale deroga dell'art. 38 lettera e), l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675 per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzazione, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito; rimangono comunque escluse le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o all'Ente di appartenenza per fatto dell'Assicurato stesso. L'assicurazione si intende prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 517,00 pari a L. 1.001.052 e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo di Euro 25.823,00 pari a L. 50.000.300.

L) RESP. CIVILE DERIVANTE DA PROPRIETA' DEI LOCALI
L'assicurazione comprende la responsabilità derivante dalla proprietà dei locali adibiti a studio professionale, compresi gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, con esclusione dei danni derivanti:
a) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
b) da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, derivanti da rottura accidentale, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 104,00 pari a L. 201.372 per ciascun sinistro;
c) alle opere e cose sulle quali sono installate, nell'edificio sede dello studio professionale, le insegne luminose e non;
d) da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è prestata l'assicurazione.