IL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO PER GLI AMMINISTRATORI
Alla c.a. degli Amministratori della Società e loro consulenti
INDENNITA' DI FINE MANDATO PER GLI AMMINISTRATORI
La crescente domanda di previdenza integrativa da parte di figure professionali rientranti nell'ambito del lavoro autonomo, e tra queste Amministratori, Sindaci e Consulenti Aziendali che non beneficiano di alcun accantonamento previdenziale né di alcuna indennità a scadenza di mandato, impone alle compagnie di assicurazione rapidità e competenza nell'adeguarsi al divenire di tali esigenze.
La nostra Società mette a disposizione del potenziale cliente un'attività di consulenza e supporto decisionale mirata a fornire le migliori soluzioni per l'Azienda e l'Amministratore.
Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti allo 02/ 48.00.46.77 / 48.00.96.68MODULO INFORMAZIONI
RingraziandoVi per l'attenzione ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.
ASABROKER
Attilio Steffano
INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER AMMINISTRATORI DI SOCIETA'
é ormai noto come il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917 del 22/12/86) entrato in vigore con il 1 gennaio 1988 abbia introdotto alcune importanti novità circa il trattamento fiscale riservato alle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e, in particolare, riguardo ai cosiddetti trattamenti di fine rapporto, o di fine mandato, per amministratori di società.
L'interesse sul tema ha assunto dimensioni sempre più rilevanti in virtù delle ampie ed evidenti possibilità che esso offre nell'ambito delle polizze vita. L'assoluta mancanza di specifici trattamenti previdenziali in favore di lavoratori autonomi non iscritti ad albi professionali (quali sono, appunto, gli amministratori) oltre che ai vantaggi fiscali, finanziari e gestionali di tali prodotti, hanno infatti indicato soluzione assicurativa uno degli strumenti più convenienti per garantire un'adeguata liquidazione anche a chi, all'interno della propria azienda, riveste un ruolo di così vitale importanza. La complessità della normativa ha per altro originato nel tempo l'insorgere di interpretazioni e obiezioni di vario genere, alcune legittime, altre, invece, dovute per lo più alla novità dell'argomento in questione ed al suo relativamente scarso approfondimento.
Questo intervento si propone pertanto di entrare nel merito di tali obiezioni o, meglio, di quelle obiezioni che la pratica e l'esperienza hanno fatto emergere come le più frequenti e rilevanti. Abbiamo cercato di semplificare al massimo, ove possibile, il linguaggio ed il gergo tipici di un settore difficile quale quello fiscale e tributario; ci si vorrà comunque scusare qualche necessario ricorso ai termini di non immediata lettura. Si infatti ritenuto opportuno,, in questa fase, affrontare la materia sul versante meramente tecnico. Lo scopo dell'incontro odierno sarà invece quello di fornire non solo gli eventuali, ed opportuni, chiarimenti, ma anche l'identificazione e l'approfondimento delle possibili argomentazioni e dei possibili supporti pratici e comunicazionali relativi ad una trattativa di tipo commerciale.
Spesabilità dell'accantonamento
L'art. 70, 3 comma, del Testo Unico consente di imputare a ciascun esercizio la quota di spettanza dell'amministratore per indennità di fine rapporto.
Dal punto di vista della società, un primo vantaggio deriva dalla piena deducibilità di tale accantonamento in base al principio di competenza. Esso infatti rappresenta una normale voce di spesa inerente la produzione del reddito, alla stessa stregua dei compensi usualmente corrisposti all'amministratore o per analogia, del T.F.R. di legge previsto per i lavoratori dipendenti. Unica condizione per la deducibilità è che l'amministratore maturi il diritto all'indennità, ovvero che quest'ultima sia prevista contrattualmente nello statuto o dall'assemblea, in base a quanto stabilito dall'art. 2389 del Codice Civile.
Entità dell'accantonamento
Il 3 comma dell'art. 62 del Testo Unico ha eliminato l'obbligo , stabilito dalla normativa previgente (art. 59 D.P.R. 597/73), di commisurazione dei compensi agli amministratori soci con quelli spettanti agli amministratori non soci.
Non esiste quindi attualmente alcun vincolo legislativo che condizioni la determinazione dell'ammontare dei compensi riconosciuti agli amministratori, siano detti compensi pecuniari, in natura ovvero differiti, se trattasi di indennità di fine mandato.
Si rientra pertanto nell'ambito di quanto sancito allo stesso art. 2389 Codice Civile.
L'assemblea dei soci o degli azionisti di società di capitale, oppure i soci di società di persone, sono organi e soggetti legittimati con la più ampia autonomia a decidere sui compensi in parola; in tale autonomia l'unico limite risulta essere il rispetto del principio di congruità.
Non esistono determinazioni oggettive al proposito, ma la valutazione deve essere fatta caso per caso tenendo conto di tutte le variabili che consentono l'identificazione di un importo sostanzialmente congruo, commisurato cioè alla realtà economica della società, ai suoi volumi di affari o di reddito, all'attività di amministratore, ecc. A nulla vale, inoltre, un eventuale raffronto con la liquidazione prevista in favore dei lavoratori dipendenti data la diversità della natura contrattuale, della normativa di riferimento e, in ultima istanza, dei benefici contributivo/previdenziali di cui il dipendente usufruisce.
Tassazione separata dell'indennità
Sulle indennità riconosciute per la cessazione della carica di amministratore il legislatore concede il beneficio della tassazione separata nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 16, comma 1, Let. c) ovvero in presenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, così come descritti al 2 comma dell'art. 49.
L'imposta sull'indennità di spettanza dell'amministratore è determinata applicando alla stessa aliquota corrispondente al reddito medio netto conseguito dall'amministratore nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione.
Solitamente, con la tassazione separata, risulta un'aliquota ridotta, ma è comunque consentito optare, se lo si ritiene più conveniente, per la tassazione nei modi ordinari. Nel biennio antecedente alla scadenza dell'incarico l'assemblea potrebbe peraltro deliberare una riduzione dei compensi e, conseguentemente, dei redditi dell'amministratore e dell'aliquota applicabile, sempreché ciò possa congruamente corrispondere alla situazione economica aziendale.
Il requisito della data certa
Sempre l'art. 16, 1¡ comma, lett. c) del Testo Unico (richiamata dal successivo art. 70) si sancisce che l'indennità deve risultare da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto; tale condizione deve essere soddisfatta affinché l'amministratore possa usufruire della tassazione separata.
Secondo alcuni, l'eventuale mancanza di tale atto non pregiudica la possibilità per la società di poter dedurre le quote di accantonamento stanziate; infatti, ad una approfondita analisi della norma, emerge che le disposizioni di legge di cui all'art. 70 riguardano esclusivamente le norme regolanti i rapporti di lavoro tra amministratore e società
Nella interpretazione di atto. anteriore all'inizio del rapporto la dottrina tributaria si è divisa ed ha proposto molteplici soluzioni. Ciò è dovuto soprattutto alla non chiara stesura dell'art. 16.
Parrebbe infatti plausibile intendere quell'atto... anteriore all'inizio del rapporto come un chiaro tentativo di evitare sin dall'origine eventuali manovre elusive, attuate, cioè, spesando accantonamenti retroattivi.
D'altra parte, questa almeno incompleta stesura indice ad un cauto realismo, intendendo pertanto l'atto. anteriore all'inizio del rapporto quale anteriore all'inizio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prestato dall'amministratore.
Per amministratori di prima nomina, o per società costituende, non si presenta dunque alcuna difficoltà: sarà infatti sufficiente inserire il diritto al percepimento della indennità di fine rapporto nell'atto costitutivo o nel novero dei compensi per l'amministratore stabiliti dall'assemblea.
Diverso invece il caso di società già in essere ed in cui l'amministratore sia già in carica. Alla luce di questa restrittiva lettura della normativa si rende necessaria l'interruzione del rapporto in corso e l'instaurazione di un nuovo rapporto, che comprenda, cioè, anche il diritto all'indennità.
Non esiste una soluzione univoca per realizzare praticamente quanto sopra; essa dovrà essere valutata in relazione alla singola situazione, sulla base degli aspetti societari, umani, motivazionali, nonché della tipologia e della durata del mandato di amministratore in vigore al momento.
Ricordiamo però che l'art. 2383 Codice Civile prevede espressamente la rieleggibilità degli amministratori; le eventuali dimissioni di un amministratore, seguite dal conferimento di un nuovo mandato, sono quindi prassi pienamente ammissibile e che si configura quale cessazione e instaurazione di due rapporti a tutti gli effetti distinti e separati, anche nel contesto di un unica assemblea.
Quanto al requisito della data certa occorre distinguere tra società di capitale e società di persone; le prime hanno due possibili soluzioni per soddisfare tale condizione: si può effettuare la registrazione del verbale di assemblea relativo alla nomina degli amministratori presso l'ufficio del registro, oppure, trascrivere tale verbale nel libro delle assemblee e successivamente provvedere alla vidimazione di detto registro presso un notaio o la cancelleria commerciale del tribunale. In ambedue le ipotesi il costo si aggira intorno alle 100/150 mila lire.
Relativamente alle società di persone, se lo statuto prevede l'assemblea dei soci, sono attuabili le medesime operazioni sopra descritte. In caso contrario, ogni singolo passaggio dovrebbe essere compiuto mediante scritture private autenticate o atti pubblici stipulati presso un notaio.
Trattasi infatti pur sempre di modifiche statutarie sia dove l'atto costitutivo non abbia originariamente previsto tutti i soci quali amministratori (per cui , perché si inizi un nuovo rapporto di natura amministrativa con uno di essi , occorre ritoccare l'atto costitutivo) sia dove tutti i soci siano amministratori (e quindi perché si abbia interruzione del rapporto).Si suggerisce, peraltro, in tale sede, di far inserire comunque una norma regolante le funzioni dell'assemblea per ovviare, da l" in futuro, a problemi che originano indubbi costi notarili.
L'utilizzo di programmi assicurativi sulla vita
Sul versante assicurativo occorre innanzitutto specificare che tutto quanto sopra riportato vive indipendentemente da qualsiasi modalità di impiego dell'accantonamento. Se i due versanti, assicurativo e fiscale, vengono usualmente fatti coincidere perché la soluzione assicurativa presenta caratteristiche e prerogative di sicuro interesse, anche sotto il profilo prettamente tributario.
Va comunque sottolineato come il costo spesabile sia unicamente quello relativo all'accantonamento così come, per contro, il premio assicurativo non costituisca una componente in natura del reddito dell'amministratore. Esso infatti rappresenta solo ed unicamente una delle possibili modalità di impiego del denaro per far fronte ad un preciso obbligo contrattuale. Ai fini fiscali, infatti, come tale denaro venga impiegato non ha alcuna rilevanza. Il presupposto resta comunque un o solo: l'eventuale decisione di avvalersi di un programma assicurativo deve essere contestuale o successiva all'atto di data certa sopra descritto e, quindi, debba prevedere la sottoscrizione di una nuova ed apposita polizza, escludendo a priori l'utilizzo di eventuali contratti già in essere.
In tal caso sarà opportuno optare per una polizza mista in forma collettiva; mista , perché, prevedendo la liquidazione di un capitale sia in caso di vita che in caso di morte dell'assicurato, tutela pienamente azienda, amministratore ed eredi di quest'ultimo a cui , rammentiamo, l'indennità verrà liquidata in caso di decesso.
Collettiva, poiché la possibilità di inserire in un unico contratto più assicurati, come nel caso di interi consigli di amministrazione, per importi anche diversi e con condizioni di miglior favore riservate agli interessati rende questa soluzione sicuramente preferibile.
Le figure del contratto di assicurazione
Sia dal punto di vista motivazionale che da quello fiscale esistono differenze a seconda che il beneficiario della polizza sia l'amministratore (o suoi eredi) oppure la società.
Infatti se per la parte relativa al cumulo dei versamenti effettuati alla Compagnia assicuratrice, ovvero per il corrispettivo dell'indennità accantonata e dovuta, non sussistono dubbi circa l'assoggettamento a tassazione separata in capo all'amministratore, sottili, ma sostanziali, differenze riguardano l'imponibilità delle plusvalenze maturate ed erogate al beneficiario della polizza.
Secondo quanto previsto agli art. 3/42 del Testo Unico, dalla legge 482/85 e dalla circolare Ministero delle Finanze nr. 14 del 17 giugno 1987, alle plusvalenze derivanti dai contratti assicurativi viene applicata, direttamente dalla Compagnia, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50%, con un abbattimento del 2% della base imponibile per ogni anno di durata contrattuale superiore al decimo. Ove il beneficiario delle prestazioni garantite dalla polizza sia l'amministratore, esso non sarà tenuto al versamento di alcuna ulteriore imposta; ove, invece, quale beneficiario, fosse indicata la società, una volta ricevute dalla Compagnia le plusvalenze al netto della ritenuta, queste ultime saranno trattate allo stesso modo dei proventi derivanti da interessi esenti dall'imposta sul reddito dalle persone giuridiche ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 601 (titoli di stato ed assimilati).
Ne deriva l'assoggettamento fiscale, sotto forma di maggiorazione dell'imposta a titolo di conguaglio, nel momento di un eventuale ripartizione dei dividendi.
Va comunque ricordato che - secondo l'Amministrazione finanziaria- nei casi in cui la polizza sia stata stipulata non in relazione ad un obbligo legislativo o contrattuale di corresponsione dell'indennità di fine rapporto in questione, bensì in relazione all'intento della società di garantire un beneficio aggiuntivo al proprio collaboratore, l'importo dei premi costituisce un elemento aggiuntivo dei compensi (ovvero un benefit) e quindi una componente del reddito di lavoro; conseguentemente l'importo di tali premi deve essere compreso nella base imponibile degli emolumenti corrisposti all'amministratore, applicandosi sugli stessi le relative ritenute mentre le somme che saranno riscosse a scadenza dall'amministratore o dai suoi eredi saranno assoggettate soltanto al regime tributario tipico dei capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita (12,50 sulle plusvalenze - completa esenzione in caso di premorienza).
Rammentiamo inoltre che, in ogni caso, il contratto può ritenersi valido dove l'amministratore assicurato abbia rilasciato dichiarazione scritta di accettazione della polizza, secondo quanto previsto all'art. 1919 Codice Civile. Inoltre, in relazione ai capitali assicurati, sono previste le usuali visite mediche o gli accertamenti clinici atti a stabilire il reale stato di salute dell'assicurato e che possono essere effettuati avvalendosi di medici indicati dalle Compagnia o da medici condotti e primari ospedalieri mediante dichiarazioni rilasciate su apposita modulistica.
I vantaggi della soluzione assicurativa
Occorre, da subito, fare una precisazione: la polizza si fa preferire sia a procedure di semplice contabilizzazione dell'accantonamento sia ad altre forme di investimento, quando sappia garantire, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa venga a cessare il rapporto di collaborazione tra società ed amministratore, la liquidazione di un importo pari , almeno, al controvalore dei premi versati fino a quel momento, ovvero, all'indennità effettivamente accantonata e dovuta.
Si sottolinea come quel "in qualsiasi momento" sia condizione necessaria nell'utilizzo di programmi assicurativi che non prevedano penalizzazioni di sorta circa tempi e criteri di possibile riscatto e consentano, conseguentemente, una gestione contabile ed amministrativa di semplice attuazione.
In tal caso, una polizza assicurativa sulla vita dell'amministratore, in termini di "provvista", certezza del rendimento, copertura del rischio di morte, impignorabilità ed insequestrabilità dei capitali (data anche la natura "privilegiata" dei trattamenti di fine rapporto), altrimenti impossibili per altre forme di investimento, si presenta come una soluzione sicuramente valida e competitiva.
Il premio assicurativo
Un'ultima considerazione riguarda le modalità di versamento del premio assicurativo. Tre le soluzioni possibili:
- polizze a premio annuo costante, ovvero dove il versamento viene effettuato con ricorrenza annuale per un importo che rimane invariabile per tutta la durata contrattuale;
- polizze a premio annuo rivalutabile, dove il versamento è effettuato con ricorrenza annuale per un importo in incremento durante tutta la durata contrattuale;
- polizze a premio unico, dove il contraente, pur se obbligato al rispetto dei termini di differimento, non è tenuto a versamenti ricorrenti.
La soluzione a premio annuo costante si presenta sicuramente come la più favorevole; infatti escludendo a priori l'ipotesi di un premio il cui continuo incremento potrebbe rilevarsi controproducente per l'azienda, essa presenta indubbi vantaggi gestionali e contabili. Pur con la necessità di dover prevedere un importo congruo al di sotto del quale non poter scendere per gli anni a venire, il costo potrà essere agevolmente preventivato e la presenza di un unico contratto comporta non pochi benefici sotto il profilo amministrativo. Non è chiaramente il caso di un eventuale programma a premio unico; l'azienda ha infatti la possibilità di spesare l'accantonamento materialmente effettuato nel corso dell'anno di esercizio e sarà quindi tenuta alla sottoscrizione di tanti programmi assicurativi quanti saranno gli anni di permanenza in carica dell'amministratore.
Una oggettiva difficoltà gestionale dunque, poiché ogni versamento, anche diverso di anno in anno, determinerà un contratto con durata e capitali assicurati stabiliti di volta in volta in relazione all'età anagrafica dell'amministratore. In ogni caso è comunque necessario fissare a priori , nell'atto di data certa, i parametri che indichino l'entità dell'accantonamento e del relativo premio di assicurazione, sia esso in misura fissa o variabile: in quest'ultimo caso è comunque consigliabile commisurarlo a una percentuale sugli utili o sul fatturato della società se non addirittura al compenso annuo dell'amministratore. Al limite si potrebbe optare per una soluzione "ibrida", che preveda cioè una base fissa, con premio costante, ed una variabile attuata mediante premi unici ricorrenti. In tal modo, infatti, possono essere tutelati al meglio gli interessi di entrambe le parti in causa, siano esse l'amministratore (con una sorta di "indennità minima garantita") o la società mandante (per le naturali esigenze di "flessibilità degli importi accantonabili, da stabilirsi annualmente in relazione al reale andamento economico e di bilancio dell'azienda).
PREMESSE E CASISTICA
Quanto di seguito riportato ( schema cronologico, verbale d'assemblea e formalità da adottarsi per la corresponsione di un'indennità di fine mandato in favore di un amministratore di Società) si riferisce, per ragioni di semplicità, ad una Società di capitali - nello specifico una S.r.l. - il cui amministratore risulti in carica nel momento in cui si intenda avviare tale procedura. Si rammenta peraltro che:
1 Per Società di nuova costituzione il diritto all'indennità può essere previsto nell'atto costitutivo o nello statuto, rinviando all'assemblea dei soci la "quantificazione economica" dell'indennità medesima;
2 Per amministratori di nuova nomina, in Società già costituite, il diritto e l'entità all'indennità possono essere previsti nel novero dei compensi stabiliti in sede di mandato;
3 Per Società che prevedano la presenza di un Consiglio d'Amministrazione sarà compito dell'assemblea dei soci sancire il diritto all'indennità, rinviando al consiglio di amministrazione lo stabilire l'entità dell'indennità per quegli amministratori che ricoprano "particolari cariche" (Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore delegato);
4 Per Società di capitali dove gli amministratori restino in carica per un periodo di tempo predeterminato ( es. SPA - durata del mandato = 3 anni) si rammenta che, in base all'Art. 2383 del Codice Civile, gli amministratori stessi sono pienamente rieleggibili;
5 Per Società di persone ove sia prevista la presenza della "Assemblea dei Soci" l'iter procedurale da seguirsi non si discosta da quello previsto per le società di capitali e di seguito riportato. In caso contrario è sempre necessario il ricorso ad un notaio che modifichi l'atto costitutivo.
6 Nota Bene: si ricorda che un'indennità di fine mandato può essere corrisposta, oltre che all'amministratore, anche a tutti gli altri collaboratori che abbiano con l'azienda un rapporto di "collaborazione coordinata e continuativa" ( consulenti, procuratori, ecc.). In tal caso la procedura risulterà assai semplificata poiché, date le minori responsabilità connesse con l'attività prestata, essa si limiterà ad una semplice comunicazione scritta da parte della Società e controfirmata per accettazione da parte del collaboratore. Inviata per raccomandata, essa costituirà l'atto la cui data certa risulterà il timbro postale.
SCHEMA CRONOLOGICO DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITA' DI FINE RAPPORTO IN FAVORE DELL'AMMINISTRATORE
Convocazione (formale o informale, purché prevista dallo statuto sociale) dell'assemblea dei soci per deliberare sull'ordine del giorno come da scheda di delibera.
In sede di assemblea si avranno 5 fasi:
Fase 1: dimissioni dell'Amministratore Unico conseguenti alla non previsione, in sede di mandato, di un'Indennità di Fine Rapporto;
Fase 2: proposta effettuata da un socio e relativa alla revisione dei compensi da corrispondersi all'Amministratore Unico di nuova nomina anche attraverso l'attribuzione di "una indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa";
Fase 3: proposta di rielezione dell'Amministratore Unico dimissionario da parte del socio di cui al punto 2;
Fase 4: delibera di accoglimento delle dimissioni dell'Amministratore Unico che resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo amministratore;
Fase 5: delibera di rielezione ad Amministratore Unico dell'Amministratore dimissionario il quale riacquista la pienezza dei poteri stabiliti dallo statuto con effetto dal giorno successivo alla registrazione della delibera presso l'Ufficio del Registro. Contestualmente riconoscimento di un migliore trattamento economico integrato dall'accantonamento annuale di una quota destinata a costituire un fondo da erogare alla cessazione dell'Amministratore dall'incarico.
BOZZA DI VERBALE DI ASSEMBLEA
In data odierna, , alle ore si è tenuta presso la sede sociale, in , via n¡ l'assemblea ordinaria della Società S.r.l.
Assume la presidenza, in base a quanto previsto dallo Statuto della Società, l'Amministratore Unico Signor .
Essendo rappresentato direttamente o per delega l'intero capitale sociale, e non opponendosi alcuno dei soci si passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno e cioè:
1) comunicazione delle dimissioni dell'Amministratore Unico e nomina di un nuovo Amministratore;
2) Eventuali e varie.
Previa l'approvazione all'unanimità da parte dell'Assemblea, viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il Signor .
Passando al primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente, nella sua veste di Amministratore Unico, comunica che, non comprendendo il compenso attualmente percepito di £.........................(lire...............) annue la previsione di un trattamento di fine rapporto, pur essendone disciplinata la legittimità sotto il profilo fiscale, ha rassegnato le proprie dimissioni in data odierna, anche in ragione dell'aumentato carico di responsabilità e del crescente impegno profuso per la società.
Prende la parola il socio Signor.................., il quale riconosce che i rilievi espressi dall'Amministratore Unico sono motivati, sia sotto il profilo formale che sostanziale, e che in effetti il compenso attualmente corrisposto, non tenendo conto di un trattamento di fine rapporto, non è più adeguato all'impegno e alla dedizione profuse a favore della Società e propone pertanto che all'Amministratore Unico di nuova nomina :
1) venga attribuito un compenso di £. ( ) per ogni anno o frazione di anno di permanenza nell'incarico di Amministratore svolto a favore della Società, con l'applicazione ai compensi così definiti della normativa fiscale vigente;
2) sia corrisposto, in aggiunta a quanto proposto al punto precedente , con decorrenza da stabilire e a titolo di indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, un importo da determinare, in relazione ad ogni anno intero o frazione di anno di esercizio nella carica: ciò con applicazione anche in questo caso della normativa fiscale prevista, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli : 16, primo comma, lettera c); 49, secondo comma, lettera a); dell'art. 70, terzo comma del DPR 22 dicembre 1986 n¡ 917.
Detto socio propone inoltre che venga rieletto nella carica di Amministratore Unico e alle nuove condizioni economiche sottoposte all'approvazione dell'assemblea, il dimissionario Signor , dandogli formalmente atto dell'impegno e della piena validità dell'opera finora svolta a favore della società.
Messa ai voti la proposta, con la sola astensione dell'Amministratore Unico, parte in causa:
L'Assemblea dei soci all'unanimità delibera:
1) di accogliere le dimissioni presentate dall'attuale Amministratore Unico, il quale viene invitato a continuare a esercitare l'ordinaria amministrazione della Società fino al momento in cui avrà efficacia la nomina di cui al punto successivo;
2) di rieleggere quale Amministratore Unico a tempo indeterminato l'amministratore Unico dimissionario il quale assumerà le funzioni del suo ufficio, nell'ambito dei pieni poteri conferitigli dallo Statuto, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la presente delibera assume data certa mediante deposito presso l'Ufficio del registro;
3) di riconoscere a favore dell'Amministratore Unico, con pari decorrenza, il compenso di £. per ogni anno o frazione di anno di permanenza nell'incarico;
4) di riconoscere al medesimo, in aggiunta al compenso di cui al punto precedente, il diritto a percepire, ad avvenuta cessazione della carica per scadenza o revoca del mandato oppure per dimissioni, per ogni anno intero o frazione di anno , un indennità denominata "di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa".
5) di autorizzare, con decorrenza dal mese successivo a quello della nomina, per l'attuazione del provvedimento di cui al punto 4), l'accantonamento annuale a carico del bilancio della società della somma di £. ( ), evidenziando l'operazione in apposita voce patrimoniale denominata "Fondo di accantonamento indennità di fine rapporto Amministratore Unico";
6) di autorizzare la Società, nella persona del Suo legale rappresentante, ad accendere presso una primaria compagnia di assicurazioni a nome della Società una polizza di assicurazione sulla vita dell'Amministratore della Società della durata di ( ) e legata ad un premio annuo costante di importo pari alla quota di accantonamento, così come stabilita al precedente punto 5); tale premio verrà coperto dalla Società con autofinanziamento a credito sulle somme accantonate nell'apposito Fondo. Quale beneficiario del capitale garantito alla scadenza della polizza sarà designato lo stesso Amministratore assicurato, il diritto a beneficiare delle eventuali plusvalenze derivanti dalla polizza assicurativa le quali sono da considerarsi integrazioni della predetta indennità a titolo di ulteriore apprezzamento dell'attività svolta dall'Amministratore dimissionario.
Dopo le deliberazioni di cui sopra, prende la parola l'Amministratore Unico, Signor ,il quale, dando ampiamente atto all'assemblea della sensibilità dimostrata ed apprezzando il tenore e il merito di quanto deliberato, dichiara di accettate la rielezione nella carica alle nuove condizioni deliberate dall'assemblea odierna.
Passando al secondo punto all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola il Presidente previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, alle ore dichiara sciolta l'assemblea.
Il Segretario ______________________
Il Presidente ______________________
DEFINIZIONE DI ATTO DI DATA CERTA ANTERIORE ALL'INIZIO DEL RAPPORTO
Atto: testo della delibera;
Di data certa: risulta dalla "apposizione di data" effettuata dall'ufficio del registro, o da vidimazione notarile,;
Anteriore all'inizio del rapporto: l'Amministratore unico assume la piena titolarità dei propri compensi solo successivamente alla registrazione dell'atto. |