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OBBLIGHI DI LEGGE PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE
DEGLI ENTI OSPEDALIERI
 
 
 
 
 

La normativa di riferimento in materia di assicurazioni stipulate per la responsabilità dei dipendenti da parte dell'Amministrazione è costituita dall'art.28 DPR n.761\79 il quale prevede:

"In materia di responsabilità, ai dipendenti delle ASL si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al DPR n. 3\57 e successive integrazioni e modificazioni.

Le ASL possono garantire anche il personale medico dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o di dolo."

La citata norma, che prevede la facoltà e non l'obbligo dell'amministrazione di stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile dei dipendenti, ha sostituito l'art.29 DPR 130\1969. il quale, invece, prevedeva che "le amministrazioni ospedaliere devono garantire l'ente e il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione……., ponendo a carico dell'amministrazione l'obbligo di stipulare le polizze per la copertura del rischio della responsabilità civile. Pertanto, attualmente, sussistendo in capo all'amministrazione solo più la facoltà di assicurare i dipendenti contro il rischio della responsabilità civile, l'amministrazione stessa può anche decidere di non procedere in tal senso.

Allora, è opportuno esaminare le conseguenze dal punto di vista pratico e risarcitorio in caso di fatti che impegnino la responsabilità dei medici.

La fattispecie che qui interessa è soprattutto rappresentata dal caso in cui l'operato del medico si risolva in un danno al paziente ed il medico possa essere ritenuto responsabile dell'evento dannoso. In caso di eventi che provochino danni al paziente si è in generale affermato che le amministrazioni ospedaliere sono tenute al risarcimento dei danni subiti dall'ammalato per l'imperizia o l'errore di coloro che, in base al rapporto organico agiscono per l'Ente, come i medici e gli altri operatori sanitari. Tale assunto discende dall'applicazione dell'art. 28 della Costituzione il quale prevede che "i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici". Pertanto, il fatto illecito commesso dal dipendente di Ente Ospedaliero (o Azienda Sanitaria), oltre ad impegnare la responsabilità personale del medico, impegna in virtù del rapporto organico, la responsabilità solidale dell'Ente.

Nel caso l'Amministrazione abbia stipulato la polizza assicurativa per la responsabilità civile dei dipendenti; per l'effetto del rapporto contrattuale, l'Assicurazione e l'Amministrazione avrebbero diritto di rivalsa nei confronti del medico, nei casi di dolo o colpa grave, nei limiti del massimale della polizza.

Pertanto, se il massimale non fosse sufficiente a risarcire il terzo e l'Ente fosse chiamato a rispondere per la differenza, lo stesso potrebbe rivalersi, limitatamente a quella differenza, sul dipendente. In generale, si può osservare, come in presenza di una responsabilità solidale tra medico ed Amministrazione, per questa potrebbe essere conveniente stipulare una polizza assicurativa con adeguato massimale, che la tenga indenne dalle somme che essa potrebbe essere chiamata a pagare per fatti commessi dal dipendente. Tuttavia potrebbe verificarsi la possibilità che l'Amministrazione stipuli, per coprire i propri rischi, una polizza assicurativa che non garantisca anche il personale dipendente e non escluda il diritto di rivalsa.

In tale ipotesi, qualora il danneggiato agisse solo contro il medico o l'Assicurazione esercitasse il diritto di rivalsa, il medico si troverebbe nella condizione di dover risarcire i danni in proprio. Nel caso in oggetto sarebbe sicuramente conveniente per il medico dotarsi di una propria copertura assicurativa, soprattutto considerata l'entità dei danni che generalmente riguardano la lesione dei beni colpiti dall'attività del medico (salute e integrità fisica).

Rimane da esaminare l'estensione della copertura assicurativa alla luce dell'esercizio della libera professione intramuraria. Anche in questo caso i contorni della copertura assicurativa dovrebbero essere stabiliti specificamente nella eventuale polizza stipulata dall'Amministrazione, al fine di includere o escludere determinati ambiti d

i attività esercitata comunque dai medici all'interno della struttura pubblica. In definitiva, anche in questo caso sarebbe consigliabile per il singolo medico dotarsi di una propria polizza per la responsabilità civile, quantomeno per l'attività professionale che egli esercita, anche se la esercita in regime di libera professione intramuraria.